Come passare a Goldenergy?
Cambiare fornitore è semplice. E’ possibile farlo in qualunque momento e senza alcun costo. E’ sufficiente sottoscrivere il contratto di fornitura con cui il Cliente conferisce mandato a Goldenergy, affinché proceda in suo nome e per suo conto a inoltrare la comunicazione di recesso dal precedente fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Il passaggio non comporta alcun intervento sugli impianti, né alcuna interruzione della fornitura.
Come posso stipulare un contratto con Goldenergy?
Per contratti di fornitura di Gas Naturale ed Energia Elettrica in bassa tensione (BT) sono sufficienti:
- una bolletta recente;
- un documento d’identità e il codice fiscale dell’intestatario del contratto o del titolare/legale rappresentante qualora l’utenza sia intestata a una persona giuridica;
- i dati di un conto corrente bancario (e quelli del suo titolare, se diverso dall’intestatario del contratto), se s’intende domiciliare il pagamento delle bollette;
- in caso di richieste di agevolazione accise gas e/o agevolazione Iva, la visura camerale della PIVA intestataria del contratto
Per contratti di fornitura di Energia Elettrica in media tensione (MT):
- oltre ai documenti sopra elencati, copia del contratto sottoscritto con il precedente fornitore, che potrebbe contenere clausole di recesso specifiche
Per firmare il contratto basta recarsi con i documenti sopraelencati in uno dei nostri Point (visita la pagina contatti) o richiedere un appuntamento con un nostro family manager.
Cos’ è il ripensamento?
Per i clienti residenziali che hanno sottoscritto un contratto di fornitura per usi domestici è possibile comunicare l’eventuale ripensamento entro 14 giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione. E’ sufficiente inviare una comunicazione scritta, allegando un documento d’identità:
- per posta ordinaria all’indirizzo Via G. Bruno 20/4, 60019 Senigallia (AN);
- inviando una PEC: amministrazione@pec.goldenergy.it;
- inviando una mail a info@goldenergy.it .
Puoi, inoltre, recarti presso uno dei nostri Goldenrgy Point.
Quali sono i tempi di preavviso e tempi di attivazione di una fornitura?
Come posso presentare un reclamo?
Consulta la pagina appositamente predisposta
Come richiedere l’addebito su c/c delle bollette?
- avere un conto corrente bancario o postale
- compilare l’apposito modulo nella sezione modulistica o la parte appositamente predisposta accanto al bollettino postale inviato con le fatture
- inviare il modulo insieme ad un documento d’identità al FAX 071.79.389.01 oppure inviando il tutto via mail a info@goldenergy.it
- puoi anche recarti in uno dei nostri Goldenergy Point
Che succede se non si paga una bolletta?
Viene inviato un sollecito con costituzione in mora a mezzo posta raccomandata semplice (come previsto dal TIMG – Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 ). Trascorso il termine di tempo utile al pagamento in essa indicato, si procede con la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas.
Per i Clienti che, dopo uno stato di morosità, si siano messi in regola con i pagamenti, è possibile inviare copia che attesti il pagamento al FAX 071.79.389.01 oppure inviare una mail a info@goldenergy.it.
Quando non può essere sospesa una fornitura?
In ogni caso la fornitura non può essere sospesa se:
- Non è stata inviata la diffida e non sono stati rispettati i tempi previsti dall’Autorità
- Hai pagato la bolletta e dimostrato il relativo pagamento, entro i termini previsti
- Hai presentato un reclamo scritto sulla bolletta e sei in attesa di una nostra risposta. In ogni caso il reclamo deve riguardare: una ricostruzione dei consumi dovuta ad un malfunzionamento del Contatore (difettosità accertata dal Distributore) oppure un conguaglio di importi anomali
- Se le condizioni tecniche del contatore non lo consentono
- Se il tuo debito non riguarda ciò che è previsto dal Contratto di fornitura (es: mancato pagamento del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato)
- Se la fornitura è “non disalimentabile”
La fornitura è stata sospesa come posso riattivarla?
Scegli una modalità di pagamento è inviaci la ricevuta. Puoi farlo:
- Inviando un fax al numero 071.79.389.01
- Inviando una scansione via mail all’indirizzo info@goldenergy.it
- Recandoti un uno dei nostri sportelli
Come posso effettuare un subentro?
Il subentro è la riapertura di un contatore chiuso dal precedente intestatario.
Può essere richiesto solo sottoscrivendo un nuovo contratto e la relativa modulistica.
Visita la nostra pagina delle offerte!
Richiedere un nuovo allaccio?
Per richiedere un nuovo allaccio alla rete elettrica o alla rete gas, puoi rivolgerti a Goldenergy sottoscrivendo un nuovo contratto.
Puoi recarti presso un Goldenergy Point o richiedere informazioni al Servizio Clienti o inviando una richiesta a info@goldenergy.it .
Per l’allaccio GAS avrai bisogno dei seguenti dai:
- l’indirizzo della fornitura
- i dati identificativi del cliente (nome e cognome, codice fiscale ecc.)
- l’uso per cui si richiede il gas, per esempio per cottura cibi, produzione acqua calda, soltanto riscaldamento oppure riscaldamento, cottura e acqua calda
- dati catastali dell’immobile
- potenzialità richiesta.
La società di distribuzione ti contatterà per fissare, se necessario, un sopralluogo a seguito del quale sarà emesso un preventivo entro 15 giorni lavorativi per i lavori semplici, o 30 giorni se complessi, che per legge deve contenere alcuni elementi per garantire chiarezza e trasparenza.
Gli elementi che devono essere presenti nel preventivo sono principalmente i codici di identificazione e rintracciabilità della richiesta, il tipo di utenza in oggetto, tipo di contatore da installare, tempi e costi dell’operazione di allacciamento, le procedure necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori, e la durata di validità del preventivo.
Una volta accettato e pagato il preventivo il distributore deve realizzare l’allacciamento entro:
- 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione se si tratta di lavori semplici (con contatore fino alla classe G25)
- 60 giorni lavorativi in caso di lavori complessi
Per l’allaccio ENERGIA avrai bisogno dei seguenti dai:
- l’indirizzo della fornitura
- i dati identificativi del cliente (nome e cognome, codice fiscale ecc.)
- dati catastali dell’immobile
- potenzialità richiesta
- la potenza disponibile richiesta (quanti chilowatt)
Analogamente all’allaccio per il GAS la richiesta sarà trasmessa al distributore entro 2 giorni lavorativi. Il distributore poi, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta deve inviare al cliente il preventivo, che per legge deve contenere alcuni elementi per garantire chiarezza e trasparenza. Gli elementi che devono essere presenti nel preventivo sono principalmente quelli relativi ai dati di rintracciabilità per identificare la richiesta, i tempi necessari per portare a termine l’operazione, i costi totali, le procedure necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori, la durata del preventivo.
Una volta che il cliente ha accettato il preventivo o paga il contributo previsto, il distributore deve realizzare l’allacciamento entro:
- 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione se si tratta di lavori semplici (interventi facili come ad esempio l’installazione del contatore o il prolungamento di un cavo/tubo)
- 60 giorni lavorativi in caso di lavori complessi (interventi di tipo strutturale come ad esempio il passaggio di cavi/tubi sotto terra o dentro i muri)
Il preventivo deve essere valido per almeno 3 mesi. Dopo la scadenza, per ottenere l’allacciamento si deve ripresentare la richiesta.
Come posso variare la potenza elettrica?
Per cambiare la potenza impegnata è sufficiente compilare l’apposito modulo ed inviarlo
- per posta ordinaria all’indirizzo Via G. Bruno 20/4, 60019 Senigallia (AN);
- inviando una mail a info@goldenergy.it ;
- recandoti presso uno dei nostri sportelli.
La tua richiesta sarà trasmessa entro 2 giorni lavorativi al distributore. Quest’ultimo deve aumentare la potenza entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta se non è necessario intervenire sul contatore, negli altri casi entro 20 giorni, previa consegna di un preventivo con indicati i tempi per eseguire il lavoro.
Come posso effettuare una voltura?
È il cambio d’intestazione di una fornitura il cui contatore non è stato chiuso dal precedente intestatario.
Il nuovo intestatario deve stipulare un nuovo contratto con Goldenergy.
Deve essere, inoltre, compilato un modulo e firmato sia dal nuovo intestatario che dal precedente.
Per effettuare una voltura, è possibile recarsi in uno dei Point (visita la pagina Contatti) o contattare il proprio Family Manager.
Per ulteriore assistenza è possibile inviare un richiesta alla mail info@goldenergy.it
Come posso effettuare una voltura/ subentro su utenza morosa?
Se l’utenza per la quale si richiede una voltura o subentro è morosa o chiusa per morosità si ricorda che non si è tenuti a pagare il debito pregresso per intestare il contatore a proprio nome.
Attraverso l’apposita modulistica che accompagna la richiesta di voltura (vedi come effettuare una voltura) il nuovo intestatario dovrà fornire una dichiarazione di estraneità con cui dimostri la mancanza di vincoli familiari con l’inquilino precedente.
In caso di richiesta di subentro su un utenza chiusa per morosità bisognerà richiedere comunque una voltura.
Si ricorda che il fornitore può rifiutare la voltura in caso di contatore moroso, procedendo di conseguenza alla cessazione amministrativa del contratto di fornitura comunicando al SII tale decisione in modo da liberare il contatore.
A questo punto il nuovo intestatario è libero di contattare qualsiasi altro fornitore e chiederne la riattivazione.
Come posso comunicare l’autolettura gas?
E’ possibile comunicare l’autolettura GAS:
- accedendo alla propria area riservata MyGold;
- contattando il nostro Servizio Clienti (visita la pagina ASSISTENZA) dal 20 di ogni mese al 3 del mese successivo;
Inserisci soltanto i numeri neri!
Come posso chiudere un contatore?
E’ possibile richiedere la disdetta compilando l’apposito modulo ed inviarlo
- insieme ad un documento d’identità al FAX 071.79.389.01
- inviando il tutto via mail a info@goldenergy.it
- puoi anche recarti in uno dei nostri Goldenergy Point
Cosa fare in caso di guasto al contatore o all’impianto?
E’ necessario rivolgersi al distributore locale. L’impresa di distribuzione è il soggetto che gestisce la rete di distribuzione ed i contatori di cui è anche proprietaria. Interventi come riparazioni dei guasti, ripristino dell’alimentazione, ecc. sono di sua competenza. Il numero di Pronto Intervento è sempre riportato nella prima pagina della bolletta.
Quali sono le imposte sul gas?
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | ||||
FASCIA DI CONSUMO ANNUO | <120 m3 | 120-480 m3 | 480-1560 m3 | >1560 | <1.2M(m3) | >1.2M(m3) |
ACCISA | ||||||
Normale | 440 | 1.750 | 1.700 | 1.860 | 12.498 | 7.499 |
Territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 380 | 1.350 | 1.200 | 1.500 | 12.498 | 7.499 |
ADDIZIONALE REGIONALE(B) | ||||||
Piemonte | 220.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 62.490 | 52.000 |
Veneto | 77.470 | 232.410 | 258.230 | 309.870 | 62.490 | 51.650 |
Liguria | ||||||
– zone climatiche C e D | 220.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 62.490 | 52.000 |
– zona climatica E | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 62.490 | 52.000 |
– zona climatica F | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 62.490 | 52.000 |
Emilia Romagna | 220.000 | 309.874 | 309.874 | 309.874 | 62.490 | 51.646 |
Toscana | 220.000 | 309.870 | 309.870 | 309.870 | 60.000 | 52.000 |
Umbria | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 | 51.650 |
Marche | 155.000 | 181.000 | 207.000 | 258.000 | 62.490 | 52.000 |
Lazio | ||||||
– territori ex Cassa del Mezzogiorno(A) | 190.000 | 309.900 | 309.900 | 309.900 | 62.490 | 51.600 |
– altre zone | 220.000 | 309.900 | 309.900 | 309.900 | 62.490 | 51.600 |
Abruzzo | ||||||
– zone climatiche E e F | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 62.490 | 51.600 |
– altre zone | 190.000 | 232.410 | 258.230 | 258.230 | 62.490 | 51.600 |
Molise | 190.000 | 309.870 | 309.870 | 309.870 | 62.000 | 52.000 |
Campania | 190.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 62.490 | 52.000 |
Puglia | 190.000 | 309.800 | 309.800 | 309.800 | 62.490 | 51.646 |
Basilicata | 190.000 | 258.228 | 258.228 | 258.228 | 62.490 | 62.490 |
Calabria | 51.646 | 51.646 | 51.646 | 51.646 | 51.646 | 51.646 |
ALIQUOTA IVA (%) | 10 | 10 | 22 | 22 | 10(C) | 10(C) |
(A) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(B) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
(C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota sale al 20%.
Cos‘è l’Assicurazione per i clienti finali?
L’ assicurazione clienti finali gas è un’assicurazione che tutela i clienti finali che utilizzano il gas naturale per usi civili in caso si verifichino incidenti o infortuni, anche subiti da familiari o dipendenti.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas e s.m.i. dell’AEEGSI.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Per informazioni in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il CIG.
Quali sono le imposte sull’elettricità?
Dal 1/1/2012 i due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2011 (pubblicati sulla GU n. 304 del 31/12/2011) hanno soppresso le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L’aliquota dell’imposta erariale è stata di conseguenza rideterminata per mantenere la parità di gettito dalle accise.
Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012 dal Decreto legge 2/3/2012, n. 16.
Il comma 10 dell”art. 4 di tale decreto ha stabilito che il minor gettito per gli enti locali venga reintegrato dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
La legge (26 aprile 2012, n. 44) di conversione del Decreto legge 2/3/2012 n. 16 ha cambiato le accise sull’energia elettrica per gli “Altri usi” che erano state formulate nei due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 30/12/2011.
Le nuove aliquote per gli “Altri usi”, indicate nella tavola, sono entrate in vigore il 1° giugno 2012.
ACCISA – Imposta erariale | c€/kWh |
USI DOMESTICI | |
Forniture per abitazione di residenza anagrafica (“prima casa”) | |
• Forniture fino a 3 kW* | |
– Consumi fino a 150 kWh/mese | 0 |
– Consumi oltre 150 kWh/mese | 2,27 |
• Forniture oltre 3 kW | 2,27 |
Forniture per non residenti (“seconde case”) | 2,27 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
• Forniture con qualsiasi livello di consumo | 1,25 |
ALTRI USI | |
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | |
– Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,75 |
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | |
– Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
– Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4820 € in misura fissa |
IVA | Aliquota |
USI DOMESTICI e assimilati – Servizi condominiali (edifici residenziali) | 10% |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 22% |
ALTRI USI | |
– Per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e Consorzi di irrigazione | 10% |
– Altre attività | 22% |
* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti. |
Cos’è il Bonus elettrico?
E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:
- appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro
- appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
- presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. In questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia. Per l’anno 2011 è di:
- 56 euro per una famiglia di 1 o 2 persone
- 72 euro per 3 o 4 persone
- 124 euro per più di 4 persone
- per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus per l’anno 2011 è di 138 euro.
Per richiedere il bonus occorre compilare l’apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). I moduli sono scaricabili dal sito dell’Autorità per l’energia, sono reperibili presso i Comuni o sul sito del Ministero per lo Sviluppo economico.
Cos’è il Bonus gas?
E’ una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza. Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:
- non superiore a 7.500 euro
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico)
Il bonus è determinato ogni anno dall’Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus sarà differenziato:
- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua alda e riscaldamento insieme)
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località)
Ad esempio, per l’anno 2011, il bonus può variare da un minimo di 29 euro ad un massimo di 183 euro per le famiglie con meno di quattro componenti, oppure da un minimo di 46 euro ad un massimo di 264 euro per le famiglie con più di 4 componenti.
Il bonus può essere richiesto dal 15 dicembre 2009. Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni, sia sui siti internet dell’ Autorità per l’energia o del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sia sul sito Anci (www.bonusenergia.anci.it ).
Chi deve pagare il Canone Rai?
Devono pagare il canone tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo, secondo l’art 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246. Per saperne di più, puoi consultare la Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549.
Deve essere pagato in bolletta dall’intestatario dell’utenza che ha la residenza nella casa, indipendentemente se è inquilino o proprietario.
Quanto ammonta il Canone per il 2017?
Per il 2017 il canone annuo ordinario è di 90 euro.
Il canone annuale verrà diviso in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. Sulla bolletta elettrica riceverai l’addebito delle rate già scadute. In fattura, troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone.
Sono intestatario dell‘utenza elettrica nell’abitazione in cui ho la residenza ma non ho alcun apparecchio televisivo. Come faccio a non pagare il canone?
Devi presentare una dichiarazione alla Direzione Provinciale I di Torino dell’Agenzia delle Entrate. La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata a “Modelli e Istruzioni – canone TV”. Con riferimento all’esenzione per l’anno 2017 potrai presentare la Dichiarazione rispettando i seguenti termini:
– Richiesta di esonero per l’intero anno: dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017. Tuttavia, visto che la prima rata per il canone tv dell’anno 2017 scatta già a partire dal prossimo gennaio, per evitare il primo addebito e dover richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro il 31 dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta)
– Richiesta di esonero per il secondo semestre: dal 1 febbraio al 30 giugno del 2017.
La Dichiarazione di non detenzione ha valore solo per l’anno di riferimento, quindi se non entri in possesso di un televisore dovrai ripresentarla ogni anno. Se non la presenti, scatterà nuovamente la presunzione di detenzione e ti sarà addebitato il canone nella bolletta elettrica.
La mia bolletta è per usi domestici non residenti, eppure ho ricevuto l’addebito del Canone RAI, nonostante avessi dichiarato di recente al mio trader di essere non residente, come mai?
Per i contratti elettrici stipulati prima di gennaio 2016, con tariffa uso domestico non residente (D3), è previsto che il dato della residenza venga individuato in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, indipendentemente dall’informazione sulla residenza che possiede l’impresa elettrica. Se sei in possesso di un documento certificato che attesti lo stato di residenza presso altro indirizzo, puoi inviare una segnalazione e richiedere l’eventuale rimborso dell’importo di canone TV erroneamente addebitato direttamente all’Agenzia delle entrate che provvederà, dopo aver effettuato i dovuti controlli, a rettificare le informazioni in suo possesso e procedere all’eventuale attivazione della procedura di rimborso.
In quali casi posso chiedere il rimborso del canone?
Puoi chiedere il rimborso nei seguenti casi (ogni motivazione corrisponde al codice numerico che deve essere inserito nell’apposito box presente nel modulo):
1. se hai presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva che attesta che tu o un altro componente della tua famiglia anagrafica avete più di 75 anni e un reddito famigliare complessivo non superiore a 6,713,98 €.
2. se hai presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali in tuo possesso o di un componente della tua famiglia anagrafica.
3. se tu o un componente della tua famigli anagrafica avevate già pagato in altri modi il canone (per esempio, mediante l’addebito sulla pensione).
4. se hai pagato il canone mediante addebito sulla fattura elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito in fattura relativa a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della tua stessa famiglia anagrafica.
5. se tu o un componente della tua famiglia anagrafica avete presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi.
6. altri motivi diversi dai precedenti.
Nell’apposito spazio presente nel modulo è inoltre possibile inserire una sintetica descrizione del motivo per cui richiedi il rimborso del canone.
Per maggiori chiarimenti consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate.